Dottorato di ricerca in ingegneria civile

Regolamento Didattico

(Approvato dal Collegio dei Docenti, il 27 Ottobre 2005)

Art. 1
I dottorandi devono conseguire almeno 30 CFU , nel triennio del Dottorato.

Art. 2
I crediti attribuiti alle attività formative sono deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art. 3
Le attività formative passive (corsi, seminari, ecc.) con certificazione del docente/organizzatore, comprendente le ore di attività, sono accreditabili come 5 CFU

Art. 4
Le attività formative attive, come seminari specialistici svolti in sede al Dipartimento, sono soggette ad autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Art. 5
Le presentazioni di lavori a convegni nazionali o internazionali con Atti compaiono nella relazione finale relativa al singolo dottorando.

Art. 6
Il piano delle attività formative viene predisposto dal Collegio Docenti all’inizio di ogni anno accademico.

Questo regolamento si applica a partire dai dottorandi del XXI ciclo.

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